Due dita martoriate, dalle unghie spezzate, sono affiancate sulle locandine e sui manifesti pubblicitari di Saw 2. Le dita che indicano il numero del famoso sequel, ovviamente, sono staccate dal resto della mano.
La cosa non è piaciuta al Codacons, che già lo scorso anno aveva dato incarico a una Professoressa di Psicologia dell’Università La Sapienza di valutare la pericolosità della prima campagna pubblicitaria caratterizzata da immagini di piedi e braccia mozzate (i messaggi pubblicitari del film, erano stati ritenuti inidonei e potenzialmente pericolosi per i minori, in quanto rappresentavano una forma di violenza capace di generare ansia). La battaglia legale che era seguita era stata vinta dall'associazione dei consumatori che ora ritiene sulla stessa linea le immagini del battage pubblicitario che accompagna il seguito del film.
Il Codacons chiede che l’Antitrust blocchi al più presto le immagini che pubblicizzano il film e che stanno invadendo le città, sequestrando i cartelloni pubblicitari e comminando ai responsabili della campagna pubblicitaria del film Saw II una multa esemplare per punire non solo la violenza nei confronti dei minori, ma anche la recidività.
Da notare che il sito ufficale di Saw 2 http://www.saw2.com/, prevede due ingressi: uno 'rated' per minori di 17 anni e uno non 'rated'. In Home page non c'è traccia delle famose dita mozzate.
4 commenti
Aggiungi un commentoRiporto le valutazioni conclusive dell'Antitrust in data 27 luglio 2005. Si noti la loro estrema inutilità, in quanto all'atto del provvedimento il film non era più nelle sale da un pezzo...
Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie è emerso che soltanto EP, la società distributrice del film in Italia, in quanto autore del messaggio segnalato, risulta il committente dello stesso e, perciò, tale soggetto è qualificabile come operatore pubblicitario.
Diversamente, la società Mediacom Italia S.r.l., avendo svolto mera attività di acquisto di spazi pubblicitari per conto di EP, non risulta avere partecipato alla realizzazione e alla predisposizione del messaggio in questione e non è qualificabile come operatore pubblicitario.
Valutazioni circa i messaggi segnalati
In via preliminare si evidenzia che i messaggi in esame, seppure non identici nella prospettazione grafica, presentano caratteri e contenuti in tutto analoghi e tali da imporre una valutazione unitaria degli stessi.
Si ritiene al riguardo che i messaggi descritti siano suscettibili di una valutazione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 74/92, là dove prevede l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari che risultano idonei, in considerazione dei contenuti o delle modalità di presentazione, a minacciare anche indirettamente la sicurezza fisica o psichica di bambini e adolescenti. Nel caso in esame, va rilevato, innanzitutto, che i messaggi segnalati, in relazione alle modalità di diffusione, sono potenzialmente in grado di raggiungere un pubblico di ogni età, non potendo escludersi a priori che l'affissionale, sebbene indirizzato - in ragione del prodotto pubblicizzato (film horror) e dell'immagine rappresentata - principalmente ad adolescenti e adulti, sia suscettibile di richiamare anche l'attenzione dei bambini.
Dalla consulenza disposta dall'Autorità è risultato che i messaggi in esame possono essere memorizzati da bambini e adolescenti, ricordati nel loro significato letterale e svincolati dal contesto pubblicitario di riferimento. Inoltre, l'ambiguità del testo dei messaggi rende possibile una errata decodifica degli stessi, favorendo una interpretazione a carattere ansiogeno e/o aggressivo.
I messaggi segnalati, non fornendo riferimenti contestuali o informativi, favoriscono nei bambini una interpretazione letterale del contenuto e la consulenza, con riferimento alle reazioni emotive prodotte dagli stessi ha evidenziato che nei soggetti più vulnerabili, indipendentemente dall'età, e nei bambini più piccoli che non possiedono gli strumenti cognitivi necessari per risolvere positivamente la tensione suscitata dai messaggi, la valenza emotiva degli stessi è idonea a favorire processi proiettivi di natura etero e autoaggressiva.
Per quanto riguarda bambini o ragazzi più grandi, l'assenza di informazioni per consentire l'elaborazione di una storia attraverso processi inferenziali, non consente il passaggio dalla rilevanza percettiva alla rilevanza semantica, tipico dell'età. La consulenza ha pertanto ipotizzato che anche nelle età successive permangono gli stessi motivi di turbativa segnalati per i più giovani.
I messaggi segnalati, in sostanza, devono ritenersi idonei a minacciare l'equilibrio psichico dei minori.
Sulla base dei risultati della consulenza acquisita e delle considerazioni svolte, si ritiene che i messaggi in esame, in quanto suscettibili di raggiungere bambini e adolescenti, possono minacciare indirettamente la loro sicurezza psichica. Infatti, le immagini in essi riprodotte possono essere ricordate nella loro letteralità, decodificati favorendo una interpretazione ansiogena e/o aggressiva e presentano elementi di turbativa e di minaccia alla sicurezza psichica dei minori.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame, suscettibili di raggiungere bambini e adolescenti, possono minacciare indirettamente la loro sicurezza psichica;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società EAGLE PICTURES S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si in effetti sono provvedimenti assurdi,considerato poi che anche la copertina del dvd contiene la stessa immagine e che anche in videonoleggio si potrebbe creare lo stesso problema....ma allora censurare le becere immagini che trasmettono i telegiornali no eh?
E si che quelle entrano in tutte le case.....mentre il manifesto pubblicitario di Saw no.
Che squallore...
Al solito...siamo in Italia...popolo (non tutti fortunatamente) di bigotti bacchettoni (Vaticano Rules),al solito si dimentica che è solo un film,nulla di più,mentre le immagini date in tv da telegiornali e dalla pubblicità becera non vengono vietate...che tristezza.....
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